Divorzio

Divorzio
Ripartizione in caso di divorzio o di scioglimento di un’unione domestica registrata

In caso di divorzio o di scioglimento di un’unione domestica registrata, di norma è suddivisa anche la cassa pensione della coppia. Il tribunale decide la quota della prestazione d’uscita o di una rendita vitalizia spettante alla coniuge o al coniuge avente diritto.

Domande frequenti sul tema del divorzio

Nella previdenza professionale le coppie registrate dello stesso sesso sono equiparate alle coppie coniugate (legge sull’unione domestica registrata). Il termine matrimonio include sempre anche l’unione domestica registrata; con il divorzio, di conseguenza, s’intende anche lo scioglimento di un’unione domestica registrata.

In caso di divorzio, di regola si suddividono gli averi della cassa pensioni. Per effettuare questa suddivisione, il tribunale del divorzio necessita di una dichiarazione di attuabilità, in cui sono riportati l’avere di previdenza e tutte le informazioni rilevanti per il tribunale.

La competenza spetta unicamente al giudice del divorzio. L’Asga vi fornisce unicamente i calcoli necessari da presentare al tribunale. È inoltre il giudice del divorzio a incaricare l’Asga di effettuare il bonifico.

Sì. Avete la possibilità di colmare interamente o in parte la lacuna causata dal divorzio tramite un riscatto facoltativo.

Prima di poter procedere alla suddivisione della prestazione di libero passaggio, un tribunale svizzero deve riconoscere ed eseguire una sentenza di divorzio estera.