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In caso di divorzio o di scioglimento di un’unione domestica registrata, di norma è suddivisa anche la cassa pensione della coppia. Il tribunale decide la quota della prestazione d’uscita o di una rendita vitalizia spettante alla coniuge o al coniuge avente diritto.
Non appena la sentenza passa in giudicato, effettuiamo il versamento conformemente alla sentenza del tribunale. L’istituto di previdenza o l’istituto di libero passaggio della coniuge o del coniuge avente diritto riceve la quota stabilita. Se viene accordata una rendita vitalizia, la versiamo direttamente alla coniuge o al coniuge avente diritto oppure la trasferiamo al suo istituto di previdenza.
Il versamento riduce dell’importo corrispondente l’avere di vecchiaia dalla coniuge o dal coniuge obbligato al pagamento. Se questo è il vostro caso, avete la possibilità, nell’ambito di questo versamento parziale, di effettuare un riscatto nella cassa pensione per compensare la riduzione dell’avere di vecchiaia.
Siamo a vostra disposizione se avete bisogno di una dichiarazione di attuabilità per il tribunale.
Domande frequenti sul tema del divorzio
Nella previdenza professionale le coppie registrate dello stesso sesso sono equiparate alle coppie coniugate (legge sull’unione domestica registrata). Il termine matrimonio include sempre anche l’unione domestica registrata; con il divorzio, di conseguenza, s’intende anche lo scioglimento di un’unione domestica registrata.
In caso di divorzio, di regola si suddividono gli averi della cassa pensioni. Per effettuare questa suddivisione, il tribunale del divorzio necessita di una dichiarazione di attuabilità, in cui sono riportati l’avere di previdenza e tutte le informazioni rilevanti per il tribunale.
La competenza spetta unicamente al giudice del divorzio. L’Asga vi fornisce unicamente i calcoli necessari da presentare al tribunale. È inoltre il giudice del divorzio a incaricare l’Asga di effettuare il bonifico.
Sì. Avete la possibilità di colmare interamente o in parte la lacuna causata dal divorzio tramite un riscatto facoltativo.
Prima di poter procedere alla suddivisione della prestazione di libero passaggio, un tribunale svizzero deve riconoscere ed eseguire una sentenza di divorzio estera.
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