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Alcune persone non vedono l’ora di andare in pensione e attendono con ansia il momento in cui potranno godere di nuove libertà. Altre, invece, preferiscono rimandare il pensionamento e continuare a lavorare.
Il pensionamento ordinario è previsto al raggiungimento dell’età di riferimento. È possibile optare per il pensionamento anticipato a partire dal compimento del 58° anno di età, ferma restando anche la possibilità di un pensionamento parziale. È possibile continuare volontariamente la previdenza per la vecchiaia fino al compimento del 70° anno di età, purché si continui a svolgere l’attività lucrativa presso l’attuale datore di lavoro.
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Rendita o prelievo di capitale
All’Asga potete chiedere un prelievo di capitale fino al 100%.
Prima di prendere una decisione così importante, è determinante conoscere le proprie esigenze finanziarie dopo il pensionamento. È consigliabile pertanto creare una lista dei costi fissi da sostenere e sommarli alla fine dell’anno. In questo modo ottenete una panoramica delle spese correnti che dovete essere in grado di sostenere anche dopo il pensionamento. Chi trova questo metodo troppo complicato può allestire un budget oppure applicare la regola di ferro e calcolare un importo tra l’80% e il 90% delle spese attuali.
I vantaggi della rendita di vecchiaia
Il vantaggio della rendita di vecchiaia è che è erogata per tutta la vita. Se una persona coniugata beneficiaria di una rendita muore, la coniuge o il coniuge superstite riceve il 60% della rendita di vecchiaia in corso come rendita per partner vitalizia. Nel caso di un nuovo matrimonio, la rendita per partner cessa. Le unioni domestiche registrate, notificate all’Asga in vita mediante una dichiarazione beneficiaria, valgono per analogia come un matrimonio. Se una persona che percepisce una rendita di vecchiaia muore nei primi 5 anni dopo il pensionamento o dopo l’ultima fase di pensionamento parziale, la persona superstite riceve in aggiunta un capitale in caso di decesso pari a 5 rendite annuali, al netto delle rendite già versate. Le prestazioni sotto forma di rendita sono soggette all’imposta sul reddito.
I vantaggi del prelievo di capitale
Il vantaggio del prelievo di capitale risiede nella flessibilità. La persona pensionata decide a sua discrezione quanto desidera prelevare. Se muore prematuramente, il capitale non utilizzato confluisce nella massa ereditaria. Al tempo stesso occorre garantire che il capitale di vecchiaia sia sufficiente anche se si vive a lungo. Per evitare lacune nelle proprie finanze, è possibile investire il capitale. Attenzione: gli attuali mercati finanziari sono complessi ed è difficile conseguire un rendimento sufficiente. Il versamento del capitale è tassato a un’aliquota ridotta al momento del versamento. Chi desidera calcolare il carico fiscale può farlo sul sito web dell’autorità fiscale cantonale: la maggior parte dei Cantoni mette a disposizione uno strumento semplice da usare.
Buono a sapersi:
gli importi dei riscatti facoltativi effettuati negli ultimi tre anni prima del pensionamento non possono essere oggetto di una liquidazione in capitale. In determinati casi, per motivi fiscali non è neanche possibile prelevare una parte del capitale. Gli accertamenti in merito spettano alla persona assicurata.
Momento del pensionamento
Nel pianificare un pensionamento flessibile occorre osservare diversi requisiti regolamentari e rilevanti ai fini della LPP e dell’AVS. La legge regola diversamente i tempi relativi alla riscossione della rendita di vecchiaia nel quadro dell’AVS e della previdenza professionale (LPP). La rendita AVS può essere riscossa anticipatamente 1 o 2 anni prima dell’età ordinaria di pensionamento (dall’età di 62 anni per le donne della generazione di transizione e dall’età di 63 anni per gli uomini). Nella LPP è possibile andare in pensione anticipatamente già a partire dai 58 anni.
La riscossione della rendita può essere invece differita fino a un massimo di 5 anni oltre l’età di riferimento, ovvero fino al 70° anno di età sia nell’AVS che nella previdenza professionale. L’Asga ha recepito questa finestra temporale – dai 58 ai 70 anni – nel Regolamento della cassa. La continuazione della previdenza per la vecchiaia oltre l’età di riferimento è ammessa solo se l’attività lucrativa presso l’attuale datore di lavoro prosegue senza interruzioni. In questo modo consentiamo alle nostre persone assicurate anche a livello regolamentare di pianificare il pensionamento in modo flessibile.
Restiamo a vostra disposizione per rispondere alle domande sul pensionamento. Calcolate su myAsga le ripercussioni finanziarie relative alla data scelta per il vostro pensionamento in base a diversi scenari e contattateci.
Tassi di conversione degli averi di vecchiaia
Uomini
| Tasso di conversione per l’avere di vecchiaia | |
| Pensionamento all’età di riferimento (65 anni) | |
| Tasso di conversione determinante | 5,20 % |
Pensionamento anticipato
Per il calcolo si parte dal tasso di conversione all’età di riferimento (65 anni) dell’anno di pensionamento effettivo. Successivamente, il tasso di conversione viene ridotto come segue:
| Età | Riduzione all’anno |
| 58 – 65 | – 0,15 % |
Pensionamento posticipato
In caso di pensionamento posticipato, il tasso di conversione viene calcolato in base all’anno in cui è stata raggiunta l’età di riferimento (65 anni). Successivamente, il tasso di conversione viene aumentato in base all’età di pensionamento effettiva come mostrato di seguito:
| Età | Aumento all’anno |
| 65 – 67 | + 0,15 % |
| 68 – 70 | + 0,20 % |
Donne
| Pensionamento all’età di riferimento | ||
| Anno di nascita | Età di riferimento | Tasso di conversione determinante |
| 1961 | 64 + 3 mesi | 5,0875 % |
| 1962 | 64 + 6 mesi | 5,1250 % |
| 1963 | 64 + 9 mesi | 5,1625 % |
| 1964 e successivi | 65 | 5,2000 % |
Pensionamento anticipato
In caso di pensionamento effettivo nel 2024, per il calcolo del tasso di conversione si parte dal valore all’età di 64 anni (5,25 %). In caso di pensionamento effettivo a partire dal 2025, per il calcolo del tasso di conversione si parte dal valore all’età di 65 anni (5,20 %). Successivamente, il tasso di conversione viene ridotto come segue:
| Età | Riduzione all’anno |
| 58 – Età di riferimento | – 0,15 % |
Pensionamento posticipato
In caso di pensionamento posticipato, il tasso di conversione viene calcolato in base all’anno in cui è stata raggiunta l’età di 65 anni (tasso di conversione del 5,20 %). Per le donne nate nel 1960 o prima, continua a valere l’età di 64 anni. Successivamente, il tasso di conversione viene aumentato in base all’età di pensionamento effettiva come mostrato di seguito:
| Età | Aumento all’anno |
| 68 – 70 | + 0,20 % |
| Età di riferimento – 67 | + 0,15 % |
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