Clausola beneficiaria: ecco a cosa prestare attenzione

Che ne sarà del vostro capitale di previdenza in caso di decesso? Mettete tutto nero su bianco in una dichiarazione beneficiaria.

La morte di una persona cara è un’esperienza difficile che può sconvolgere la vita. Al fine di arginare almeno le conseguenze finanziarie, i coniugi, le persone in unione domestica registrata e i partner in concubinato designati come beneficiari hanno diritto a una rendita per partner. In aggiunta alla rendita per partner, a seconda del piano di previdenza è possibile assicurare un’ulteriore somma in caso di decesso. Anche i riscatti volontari sono trattati di norma come capitale supplementare in caso di decesso. Per verificare se avete capitali in caso di decesso assicurati a titolo integrativo, consultate il vostro certificato di previdenza: gli importi sono riportati alle voci «Somma in caso di decesso» e «Capitale supplementare in caso di decesso».

Nella previdenza professionale i partner possono essere designati come beneficiari in modo semplificato. A tal fine, i beneficiari devono esserci notificati dalla persona assicurata quando questa è ancora in vita. Ai conviventi e a tutte le persone che dispongono di una somma assicurata in caso di decesso o di un capitale supplementare in caso di decesso raccomandiamo di riflettere sulla determinazione dei beneficiari.

Cosa occorre osservare?

Nella dichiarazione beneficiaria si stabilisce chi riceverà i capitali in caso di decesso assicurati a titolo integrativo e in che proporzione. Per permettere una maggiore flessibilità nella determinazione dei beneficiari, ora avete la possibilità di assegnare il capitale in caso di decesso in percentuale a uno specifico gruppo di persone, indipendentemente dalla relazione di coppia esistente.

  • Gruppo a: il coniuge o partner registrato e i figli aventi diritto alla rendita per orfani
  • Gruppo b: il convivente (partner in concubinato) o la persona che deve provvedere al mantenimento dei figli comuni
  • Gruppo c: altri figli
  • Gruppo d: genitori
  • Gruppo e: fratelli e sorelle

Ora, il gruppo a può essere abbinato o subordinato ad altri gruppi e il capitale in caso di decesso può essere ripartito in quote all’interno di un gruppo a propria discrezione.

Perché me ne dovrebbe importare?

I conviventi fanno bene in ogni caso a riflettere sulla determinazione dei beneficiari. Nel nuovo regolamento vi sono tuttavia importanti cambiamenti da tenere presenti anche per le persone sposate e in unione domestica registrata. Infatti, il capitale in caso di decesso non spetta più automaticamente solo al coniuge/partner registrato o partner in concubinato designato come beneficiario bensì, in assenza di una dichiarazione beneficiaria, è ripartito in modo proporzionale tra detto partner e i figli aventi diritto alla rendita per orfani.

Quando dovrei compilare una (nuova) dichiarazione beneficiaria?

Una dichiarazione beneficiaria è necessaria se si desidera derogare alla nuova regola standard, vale a dire se non si desidera che eventuali coniugi e figli aventi diritto alla rendita per orfani siano beneficiari in parti uguali. Se, ad esempio, volete che vostra moglie o vostro marito riceva l’intero capitale in caso di decesso nonostante la presenza di figli aventi diritto alla rendita per orfani, è necessaria una dichiarazione beneficiaria. Lo stesso dicasi nel caso in cui debbano essere considerati sia i figli aventi diritto alla rendita per orfani sia quelli non aventi diritto alla rendita (ad esempio di età superiore ai 25 anni o che lavorano). E, naturalmente, se convivete (concubinato) da oltre cinque anni e desiderate che il vostro convivente riceva il vostro capitale in caso di decesso. Gli esempi non sono esaustivi. La nuova regolamentazione di Asga è stata pensata per consentire di tenere in debito conto strutture familiari e relazionali anche più complesse.

Cogliete quindi l’occasione di determinare personalmente le quote di ripartizione con una dichiarazione beneficiaria. Vi consigliamo pertanto di verificare la vostra situazione personale, anche se siete sposati, vivete in unione domestica registrata o avete già presentato una dichiarazione beneficiaria. Fateci sapere chi volete designare come beneficiari. Qui abbiamo raccolto per voi ulteriori informazioni.

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Come rimanere assicurati su base volontaria in caso di perdita del lavoro

Perdere il posto di lavoro è sempre problematico. Al fine di proteggere i lavoratori meno giovani dalle conseguenze finanziarie del pensionamento, la Confederazione ha previsto la possibilità di continuare l’assicurazione a titolo volontario.

Se venite licenziati dal vostro datore di lavoro dopo il compimento del 58º anno d’età, potete richiedere la continuazione dell’assicurazione su base volontaria. I vantaggi? Rimanete protetti contro i rischi di decesso e invalidità, all’occorrenza potete versare ulteriori contributi di risparmio incrementando così il vostro capitale di vecchiaia e beneficiate di interessi mediamente più elevati.

In quanto assicurati avete la possibilità di mantenere almeno l’assicurazione di rischio (invalidità e decesso) e, a titolo aggiuntivo, anche la previdenza di vecchiaia (processo di risparmio). Tutti i contributi (contributi del dipendente e del datore di lavoro) saranno completamente a vostro carico in qualità di assicurati. I contributi si compongono come segue:

  • Contributo di rischio
  • Costi amministrativi
  • Contributo di risparmio (in caso di continuazione della previdenza di vecchiaia)
  • Eventuali contributi di risanamento ai sensi dell’art. 50, n. 3., del regolamento della cassa (solo contributi del dipendente)

Per ottenere una panoramica dei costi annuali vi invitiamo a consultare il certificato di previdenza attuale. I relativi importi sono elencati nelle rubriche Contributo di rischio, Contributo di risparmio e Costi amministrativi.

L’essenziale in breve:

  • In caso di perdita del posto di lavoro dopo i 58 anni, dal 1º gennaio 2021 è possibile rimanere assicurati su base volontaria presso la cassa pensione mantenendo le stesse prestazioni di previdenza.
  • Gli assicurati hanno un maggiore margine di manovra nella pianificazione della loro previdenza e, al raggiungimento dell’età di pensionamento, possono percepire il capitale di vecchiaia anche sotto forma di rendita.
  • La continuazione facoltativa dell’assicurazione può essere disdetta in qualsiasi momento e termina al più tardi al raggiungimento dell’età di pensionamento o all’assunzione di un nuovo impiego.
  • I contributi devono essere finanziati interamente dall’assicurato su base volontaria.

Informazioni dettagliate in merito sono riportate nella nostra scheda tecnica:

Per richiedere la continuazione volontaria dell’assicurazione e per la notifica di modifica vi preghiamo di inviarci il seguente modulo debitamente compilato:

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Ecco come i nostri soci partecipano agli utili

Siamo una cooperativa. Pertanto, se registriamo un utile, ogni franco rimane nel sistema. Ciò va a vantaggio di tutti: assicurati attivi e pensionati.

Siamo qui per farvi ottenere il massimo dalla vostra previdenza professionale. Quindi, se raggiungiamo i nostri obiettivi, i nostri assicurati ne beneficeranno. Il modo più semplice per raggiungere questo scopo è mediante la remunerazione dell’avere di vecchiaia degli assicurati attivi. Il tasso d’interesse minimo è fissato dal Consiglio federale, ma noi vogliamo offrire di più. Per questo motivo, gli assicurati attivi partecipano agli utili di Asga secondo un meccanismo predefinito. Come funziona? A tal fine guardiamo al grado di copertura. Se alla fine di novembre quest’ultimo è compreso ad esempio tra il 100% e il 115% (incl. tasso minimo d’interesse LPP), il Consiglio d’amministrazione decide in merito a un eventuale aumento dell’interesse sull’avere di vecchiaia degli assicurati attivi. Se il grado di copertura si attesta tra il 115% e il 116%, Asga paga un interesse del 2,75%. Quanto più alto è il grado di copertura, tanto maggiore sarà la partecipazione degli assicurati attivi agli utili, i quali dipendono in particolare dagli sviluppi sui mercati finanziari. Se il grado di copertura raggiunge ad esempio il 120%, si applica un tasso d’interesse del 4%. Questo meccanismo può essere revocato su decisione del Consiglio d’amministrazione, ad esempio in caso di una variazione della struttura gli assicurati o del contesto dei mercati finanziari. Con questo modello chiaramente definito miriamo anche a correggere in una certa misura la disparità di trattamento sistematica tra pensionati e assicurati attivi (si veda la remunerazione eccessiva dell’avere di vecchiaia dei pensionati e i potenziali pagamenti di trasferimento o perdite di conversione ad essa connessi).

Vantaggi anche per le persone pensionate

Se il nostro istituto di previdenza mostra un andamento positivo, non solo gli assicurati attivi ma anche i pensionati debbono beneficiarne. Questi fondi supplementari da distribuire ai pensionati sono versati nel quadro di una tredicesima rendita. Tale rendita è pagata non appena la remunerazione dell’avere di vecchiaia degli assicurati attivi supera l’interesse implicito dato dal tasso di conversione. Il versamento di una rendita supplementare è stabilito caso per caso, a seconda del tasso di conversione della rispettiva persona pensionata al momento del pensionamento e del grado di copertura (esempio: se il grado di copertura è superiore al 121%, viene concessa una tredicesima rendita). Quanto più basso è il tasso di conversione e maggiore il grado di copertura, tanto più è probabile che i pensionati ricevano una tredicesima rendita. In questo modo, non solo gli assicurati attivi ma anche i pensionati beneficeranno dell’aumento del grado di copertura.

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